Accesso Civico, art. 5, comma 1, D. Lgs. N. 33/2013
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, ai sensi del decreto legislativo n° 33 del 14/03/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente".
Requisiti:
La richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il Responsabile, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Dove rivolgersi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Amat S.p.A. – Via Cesare Battisti, 657 - telefono 099 7356225 E-mail: .
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Termini di presentazione:
La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
Istanza:
La richiesta può essere presentata con libertà di forme, allegando la fotocopia di un documento d'identità valido, tramite posta elettronica, all'indirizzo
.it tramite posta ordinaria all'indirizzo: AMAT Spa - Via Cesare Battisti,657 – 74121 TARANTO utilizzando l’apposito modulo.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
Il Capo Unità Organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi
Titolare del potere sostitutivo:
In caso di diniego totale o parziale e nel caso di mancata risposta il cittadino, ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, potrà fare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Normativa di Riferimento:
Decreto legislativo n° 33 del 14/03/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni.